DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8
Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
aggiornato-2014IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30; Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; c) alle munizioni per uso civile; d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina; e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino; e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive. 4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE
DEL PRODOTTO
Art. 2 Identificazione univoca 1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e' apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile. 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo e' contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilita', fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti piu' visibile all'esterno del prodotto finito. 5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale competente, con decreto dirigenziale, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalita' di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione e' richiesta altresi' dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita: a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce e' sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformita' a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce; b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo; c) per i detonatori comuni, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unita' di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori; d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensita', riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura; e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater), da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo; f) per le micce detonanti, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca e' apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di micce detonanti. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti; g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca e' costituita da un'etichetta adesiva oppure e' stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto. 7. Le imprese, possono altresi' apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unita' minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicita', necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessita' che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.Capo III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE
DEI DATI
Art. 3 Sistema informatico di raccolta dei dati 1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all'articolo 5. 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 5. 7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione. 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 5. 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa». 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni: a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2; b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo; c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa; d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni; e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. 4. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, puo' essere, altresi', disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.Art. 5 Disposizioni finali 01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015. 1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualita' e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonche' al fine di definire le modalita' dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4.Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Scajola, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: AlfanoALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 2) L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende: 1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni: a) il nome del fabbricante; b) un codice alfanumerico composto da: i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia); ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorita' nazionali); iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante; 2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico; Esempio: Parte di provvedimento in formato grafico 3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilita' dei prodotti Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare; 4) all'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo e' sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.