DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Attuazione della direttiva 2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a
norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di  identificazione  e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.

 aggiornato-2014 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in
particolare, gli articoli 1, 2 e 30; 
  Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva  93/15/CEE,  di  un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,  di  recepimento
della  direttiva   93/15/CEE,   relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e  controllo  degli
esplosivi per uso civile; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per  «esplosivi»:  gli
oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo  2
gennaio 1997, n. 7, e  per  «testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad  essere
direttamente  utilizzati  dagli  stabilimenti  militari  dell'Agenzia
industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme  restando  le
disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione  di  tali
prodotti previste dall'articolo 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; 
    b) agli articoli pirotecnici, ovvero  ai  manufatti  classificati
nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive  modificazioni,
qualificati come  tali  dall'allegato  I  alla  direttiva  2004/57/CE
ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; 
    c) alle munizioni per uso civile; 
    d) agli esplosivi trasportati e  consegnati  alla  rinfusa  o  in
autopompe,  sempre  che   siano   destinati   ad   essere   scaricati
direttamente nel fornello di mina; 
    e)  agli  esplosivi  fabbricati  nel  sito  destinato   al   loro
brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. 
    e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione  non
detonanti a forma di cordoncino; 
    e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese  bruciano  a  una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; 
    e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una  capsula
di metallo o di plastica  contenenti  una  piccola  quantita'  di  un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per  l'effetto  di  un
urto e che servono da elementi  di  innesco  nelle  armi  di  piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive. 
  4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed  e)  del  comma  3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate  in  attuazione
del medesimo articolo, fermo restando il divieto  di  immissione  sul
territorio nazionale ed impiego  da  parte  di  soggetti  diversi  da
quelli individuati dalle predette disposizioni. 
                                

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE
DEL PRODOTTO

                               Art. 2 
 
 
                       Identificazione univoca 
 
  1. Le imprese operanti nel  settore  degli  esplosivi,  di  seguito
denominate: «imprese», che fabbricano o  importano  esplosivi  oppure
assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e  di
ogni  confezione  elementare  mediante  un'identificazione   univoca.
L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1,
si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed  e'
apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo  tale
che risulti chiaramente leggibile. 
  2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli  46  e  47
del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  che  intenda
immettere  nel  territorio  nazionale  esplosivi   civili   prodotti,
trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati,
ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione  europea  ovvero
esportare gli stessi prodotti,  deve  richiedere  preventivamente  al
Ministero dell'interno l'attribuzione  di  un  codice  identificativo
dello stabilimento e notificare gli estremi di  quelli  dei  predetti
prodotti, secondo le modalita' definite con il decreto  di  cui  al
comma 5. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di  esportazione
verso Paesi non aderenti all'Unione europea,  quando  l'esplosivo  e'
contrassegnato con un identificativo conforme alle  prescrizioni  del
Paese importatore, che  ne  consente  ugualmente  la  tracciabilita',
fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di  cui  alle
disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 53  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva  2004/57/CE,
anche al fine di  garantire  la  sicurezza  e  la  prevenzione  degli
incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale  sul
territorio nazionale. 
  4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a successivi  processi
di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato
da terzi e' esentato dalla marcatura mediante  nuova  identificazione
univoca, salvo che quella  originale,  per  deterioramento  od  altra
causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse  tipologie
di  etichette  di  cui  al  comma  1,  ovvero  la  stessa,   per   le
caratteristiche  del  nuovo  manufatto,  non  risulti  piu'  visibile
all'esterno del prodotto finito. 
  5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale competente,
con decreto dirigenziale, assegna ad ogni sito di  fabbricazione,
italiano o di nazionalita'  di  uno  Stato  membro  che  insista  sul
territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito  codice
identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo
per il sito di fabbricazione e' richiesta  altresi'  dal  fabbricante
stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione
sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero  dall'importatore
nel caso  di  siti  di  fabbricazione  e  di  fabbricanti  ubicati  o
stabiliti al di fuori  dell'Unione  europea,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2,  l'identificazione
univoca di cui al comma 1, e' costituita: 
    a) per gli esplosivi in cartuccia e  per  quelli  in  sacchi,  da
un'etichetta  adesiva,  ovvero  da  una   stampigliatura   effettuata
direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco.  Su  ciascuna
confezione di cartucce  e'  sempre  apposta  un'etichetta  parallela,
contenente  tutti  gli  elementi  che  realizzano   l'identificazione
univoca.  Le  imprese  possono  altresi'  utilizzare  una   piastrina
elettronica di  materiale  inerte  e  passivo,  da  apporre  su  ogni
cartuccia o sacco e, per uniformita' a quanto disposto in precedenza,
una targhetta elettronica parallela da applicare su  ogni  confezione
di cartucce; 
    b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso  militare,  da
un'etichetta  adesiva  oppure,  da  una   stampigliatura   effettuata
direttamente  su  ogni  confezione  elementare   contenente   i   due
componenti,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate  in
attuazione del medesimo articolo; 
    c) per i detonatori comuni, da un'etichetta  adesiva,  oppure
da una  stampigliatura  effettuata  direttamente  sul  bossoletto  di
contenimento. Un'etichetta parallela e' sempre  apposta  su  ciascuna
confezione di detonatori. Le imprese possono altresi'  utilizzare
una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo,  da  apporre
su ogni detonatore, nonche' una  analoga  targhetta  elettronica  che
replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unita'
di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori; 
    d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed  elettronici,  da
un'etichetta  adesiva  apposta  sui  fili  o  sul  tubo   oppure   da
un'etichetta adesiva o da un'indicazione a  stampa  o  stampigliatura
apposte direttamente sul  bossoletto  di  contenimento.  Un'etichetta
parallela e' apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese
possono altresi' utilizzare una piastrina  elettronica  di  materiale
inerte e passivo da  apporre  su  ogni  detonatore  e  una  targhetta
elettronica parallela da applicare su ogni confezione di  detonatori.
Per i detonatori a bassa e media intensita', riservati all'uso  delle
Forze  armate  e  di  polizia  dello  Stato,  ovvero   dei   soggetti
autorizzati ai sensi dall'articolo  8  del  decreto-legge  27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n.  155,  e  dalle  disposizioni  adottate  in  attuazione  del
medesimo  articolo,  resta  fermo  quanto  previsto  dalle   predette
disposizioni in materia di speciale etichettatura; 
    e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui  all'articolo  1,
comma 3, lettera e-quater), da un'etichetta adesiva  oppure  dalla
stampa  direttamente  su  ogni  innesco   o   carica   di   rinforzo.
Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di  inneschi
o cariche di rinforzo. Le imprese  possono  altresi'  utilizzare  una
piastrina elettronica di materiale inerte e  passivo  da  apporre  su
ogni innesco  o  carica  di  rinforzo  e  una  targhetta  elettronica
parallela da applicare su ogni confezione di inneschi  o  cariche  di
rinforzo; 
    f) per le micce detonanti,  da  un'etichetta  adesiva  oppure
dalla stampa apposta  direttamente  sulla  bobina.  L'identificazione
univoca e' apposta tramite marcatura a  intervalli  di  cinque  metri
sull'involucro esterno della miccia detonante o sullo  strato
interno estruso in plastica posto immediatamente al  di  sotto  della
fibra esterna della miccia detonante. Un'etichetta  parallela
e' apposta su ciascuna confezione  di  micce  detonanti.  Le
imprese possono altresi'  utilizzare  una  piastrina  elettronica  di
materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una
targhetta elettronica parallela da applicare su  ogni  confezione  di
micce detonanti; 
    g)   per   i   bidoni   ed   i   fusti   contenenti    esplosivi,
l'identificazione  univoca  e'  costituita  da  un'etichetta  adesiva
oppure e' stampata direttamente sul bidone  o  sul  fusto  contenente
esplosivi. Le  imprese  possono  altresi'  utilizzare  una  piastrina
elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone
e fusto. 
  7.  Le  imprese,  possono  altresi'  apporre  sulle  confezioni  di
esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive
rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unita' minima  di
vendita.  Per  prevenire  abusi,   dette   copie   devono   riportare
chiaramente l'indicazione che si tratta  di  copie  dell'originale  e
devono  possedere  caratteristiche   tali   da   non   poter   essere
ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 
  8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o  maggiori  oneri
per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche  con  mezzi
adeguati di pubblicita',  necessari  a  richiamare  l'attenzione  dei
distributori che riconfezionano gli esplosivi  e  degli  utilizzatori
sulla necessita' che l'esplosivo e le confezioni  elementari  rechino
sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1. 
                                

Capo III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE
DEI DATI

                               Art. 3 
 
 
              Sistema informatico di raccolta dei dati 
 
  1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le  imprese  sono  tenute  ad
utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema  informatico
di  raccolta  dei  dati  del  Ministero  dell'interno,   di   seguito
denominato: «G.E.A.», che consente la loro  identificazione  univoca,
di cui alle disposizioni dei capi I e II, e  la  loro  tracciabilita'
lungo tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di
vita dell'esplosivo, con la  possibilita'  di  pronta  ed  affidabile
identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 
  2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1,  ogni
impresa, entro il termine  previsto  dal  medesimo  comma  1,  puo'
istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi  per  uso
civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta  la
catena  della  fornitura   e   durante   l'intero   ciclo   di   vita
dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al  fine
di istituire e condividere un sistema di raccolta  automatizzato  dei
dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi
che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto  cartaceo
delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta  tracciabilita',
secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la  trasmissione,  in
tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno,  dei  dati
trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri  per  il  collegamento  al
sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 
  3. Il sistema G.E.A. e' realizzato  con  modalita'  che  assicurano
alle imprese la possibilita' di riversare, anche  mediante  i  propri
sistemi informatici, i dati necessari  per  consentire  al  Ministero
dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli
esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed  i  successivi  senza
soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 
  4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del  comma
1, assumono a loro carico le spese di funzionamento  del  sistema  in
proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio  offerto
dal medesimo sistema. La ripartizione dei  conseguenti  oneri  verra'
definita nel decreto di cui all'articolo 5. 
  5. I dati riversati in tempo reale  nel  sistema  G.E.A.,  compresi
quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni
dei Capi I e II,  sono  comunque  conservati  dalle  imprese  per  un
periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata
la consegna o dalla fine del ciclo di  vita  dell'esplosivo,  qualora
nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. 
  6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla  tenuta  di  un
registro, anche in modalita'  informatizzata,  relativo  a  tutte  le
movimentazioni degli  esplosivi  di  cui  al  comma  2.  Il  registro
cartaceo, in bollo e  vidimato  in  ciascuna  pagina  dalla  questura
competente per territorio, e' conforme al modello  unico  predisposto
dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita'  di  cui
al decreto previsto dall'articolo 5. 
  7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese  sono  tenute  a
consegnare tutti i registri alla questura  competente,  per  la  loro
conservazione. 
  8.   Relativamente   agli   esplosivi   fabbricati   o    importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese  conservano
i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e
secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 5. 
  9. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  e'  fatto
altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno
ed alle questure che ne facciano  richiesta,  tutte  le  informazioni
commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione  di  ogni
esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena
della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita',
anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo  ed  il
recapito di una persona  che  possa  rilasciare  le  informazioni  di
interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 
  10.  Resta  fermo  l'obbligo,  prima  della  chiusura   giornaliera
dell'attivita',   di   stampare   le   operazioni   effettuate    per
l'apposizione del prescritto bollo. 
                                

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 4 
 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti  esplodenti
di cui al decreto legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7,  senza  avere
provveduto agli adempimenti  preliminari  di  etichettatura  previsti
dalle leggi e  dai  regolamenti  per  l'identificazione  univoca,  la
tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito
con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000  a
200.000 euro. 
  2. All'articolo 53, primo comma, del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza,  dopo  le  parole:  «commissione  tecnica»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto  o  in  parte,  dei
sistemi   per   garantire   la   completa   identificazione   e    la
tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi,  previsti  dalla
vigente normativa». 
  3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  euro  2.000  a  euro
10.000 per le seguenti violazioni: 
  a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2; 
  b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema  G.E.A.
del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero
mancata attivazione del sistema informatico di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo; 
  c) mancata verifica periodica trimestrale del  sistema  informatico
dell'impresa; 
  d) omessa o incompleta comunicazione,  a  richiesta  del  Ministero
dell'interno,  dei  dati  necessari   per   l'identificazione   degli
esplosivi, dei siti di produzione  e  deposito  degli  stessi,  delle
persone che  ne  vengono  in  possesso,  del  loro  tracciamento,  in
relazione agli acquisiti ed  alle  vendite  effettuate,  comprese  le
informazioni commerciali connesse alle operazioni; 
  e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle  persone
tenute,  al  di  fuori  del  normale  orario  di  lavoro,  ad  essere
reperibili per comunicare le informazioni relative  alla  provenienza
ed alla localizzazione degli esplosivi  commercializzati  o  comunque
detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. 
  4. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva  delle  violazioni  di
cui al comma 3, puo'  essere,  altresi',  disposta  la  revoca  o  la
sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
                                
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  01.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,   comma   8,   e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a  decorrere  dal  5
aprile 2015. 
  1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155,  e  dalle  disposizioni  adottate  in  attuazione  del  medesimo
articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 5  aprile  2015,  sono
emanate  disposizioni  al  fine  di  garantire  la  sicurezza   dei
depositi, l'univoca identificazione dei  titolari  delle  licenze  di
importazione,  produzione  e  deposito  degli   esplosivi   e   della
sorveglianza del  mercato,  la  verifica  periodica  del  sistema  di
raccolta e trasmissione dei  dati  per  assicurarne  l'efficacia,  la
qualita' e la  protezione  dal  danneggiamento  e  dalla  distruzione
accidentale  o  dolosa  dei  dati  registrati  e   la   loro   sicura
conservazione   nonche'   al   fine   di   definire   le    modalita'
dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento
del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4. 
                                
                               Art. 6 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                      Consiglio dei Ministri 
                                  Ronchi, Ministro per le 
                                      politiche europee 
                                  Maroni, Ministro dell'interno 
                                  La Russa, Ministro della difesa 
                                  Scajola, Ministro dello 
                                      sviluppo economico 
                                  Frattini, Ministro degli 
                                      affari esteri 
                                  Alfano, Ministro della 
                                      giustizia 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia 
                                      e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
                                
                                                           ALLEGATO 1 
                                           (previsto dall'articolo 2) 
 
 
L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende: 
 
1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le
seguenti informazioni: 
  a) il nome del fabbricante; 
  b) un codice alfanumerico composto da: 
    i)  2  lettere  che  identificano  lo  Stato  membro  (luogo   di
produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio,  IT  =
Italia); 
    ii) 3 cifre che identificano il nome del  sito  di  fabbricazione
(assegnate dalle autorita' nazionali); 
    iii) il codice univoco  del  prodotto  e  le  altre  informazioni
logistiche, compresa quella del  lotto  di  produzione,  a  cura  del
fabbricante; 
 
2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di  codice  a
barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato  al  codice  di
identificazione alfanumerico; 
 
                              Esempio: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano
di  apporvi  direttamente  il  codice  univoco  del  prodotto  e   le
informazioni  logistiche  a  cura  del  fabbricante,  si  considerano
sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i),
al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto  2.  In  ogni  caso  le
indicazioni  presenti  sull'etichetta  devono   essere   scritte   in
caratteri visibili ad occhio nudo e  tali  da  consentire  la  pronta
individuazione del Paese e dello stabilimento di  fabbricazione,  dei
recapiti  telefonici  e  degli  altri  dati  comunque  necessari  per
assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilita' dei
prodotti Qualora le dimensioni troppo ridotte  degli  articoli  non
consentano di apporvi le informazioni di cui al  numero  1),  lettera
b), punti i) e ii), e  al  numero  2),  o  qualora  sia  tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione,  detta  identificazione
va  apposta  su  ogni  confezione  elementare;  ciascuna   confezione
elementare e' sigillata;  su  ogni  detonatore  comune  o  carica  di
rinforzo  oggetto  della  deroga  di  cui  al  presente  periodo   le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in  modo  da  essere
chiaramente leggibili.  Il  numero  dei  detonatori  comuni  e  delle
cariche  di  rinforzo  contenuti   e'   stampato   sulla   confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto  della  deroga  di  cui  al
periodo  precedente  reca  l'identificazione  unica  apposta  tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare; 
 
4) all'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti
esplodenti in  ambito  europeo  e'  sempre  aggiunta,  a  cura  degli
importatori e distributori italiani titolari di licenza  di  polizia,
quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche  sono  stabilite
dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773.